ASSEGNO DI INCLUSIONE

ASSEGNO DI INCLUSIONE
 

Dalla normativa all'iter di richiesta


L’Assegno di Inclusione (ADI), operativo dal 1° gennaio 2024, è stato istituito dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito nella Legge n. 85/2023) e si configura come un percorso volto all'inserimento sociale, alla formazione, al lavoro e alle politiche attive del lavoro, andando a sostituire il Reddito di Cittadinanza.

Quadro Normativo

La disciplina dell'ADI è prevista principalmente dal DL 48/2023, dai successivi Decreti Ministeriali (DM 154/2003) e dalla Circolare INPS 105/2023 che ne hanno specificato le modalità operative e i requisiti, nonché le procedure di richiesta e l'articolazione dei Patti (digitale, di inclusione, di servizio personalizzato). Ulteriori aggiornamenti, specie sui requisiti economici, sono stati apportati dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

Beneficiari

L'ADI è destinato ai nuclei familiari che presentano al loro interno almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • Con disabilità.
  • Minorenne.
  • Con almeno 60 anni di età.
  • In condizione di svantaggio e inserito in programmi certificati dai servizi socio-sanitari territoriali.

La definizione di nucleo familiare ai fini dell'ADI segue le disposizioni dell'articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013. È importante notare che questa definizione include situazioni particolari, come coniugi separati/divorziati che risiedono nella stessa abitazione o figli maggiorenni non conviventi, ma fiscalmente a carico (se non coniugati e senza figli). I soggetti inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere costituiscono sempre un nucleo a sé.

I Requisiti di Accesso

Per accedere e mantenere il beneficio, il nucleo familiare deve possedere per tutta la durata della prestazione i seguenti requisiti:

1.     Requisito di Cittadinanza, Residenza e Soggiorno: Il richiedente deve essere cittadino UE con diritto di soggiorno, o cittadino straniero con permesso di soggiorno UE di lungo periodo o status di protezione internazionale. Al momento della domanda è richiesta la residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Il requisito di residenza si estende agli altri componenti del nucleo familiare.

2.     Requisiti Economici:

    • ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 10.140 euro per il 2025.
    • Reddito Familiare inferiore a 6.500 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Questa soglia sale a 8.190 euro per nuclei composti interamente da over 67 o da over 67 e disabili gravi/non autosufficienti. Se il nucleo risiede in abitazione in locazione, la soglia sale a 10.140 euro.
    • Patrimonio Immobiliare diverso dalla casa di abitazione principale, non superiore a 30.000 euro. Il valore ai fini IMU dell’abitazione principale non deve superare 150.000 euro.
    • Patrimonio Mobiliare non superiore a 6.000 euro. La soglia è aumentata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  1. Requisiti Legati al Godimento dei Beni Durevoli e altri Indicatori del Tenore di Vita: Nessun componente deve possedere autoveicoli con cilindrata superiore a 1600cc o motoveicoli superiori a 250cc immatricolati nei 36 mesi precedenti (salvo agevolazioni per disabili). È vietato il possesso di navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili. Il beneficiario non deve essere sottoposto a misure cautelari, di prevenzione o avere condanne definitive (o patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.) negli ultimi 10 anni.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari al cui interno vi sia un componente attivabile al lavoro che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie (salvo giusta causa) o risoluzione consensuale nei 12 mesi precedenti.

Iter per la Richiesta

La procedura per richiedere l'ADI e avviare il percorso di inclusione è strutturata in passaggi precisi:

  1. Presentazione della Domanda:                                                                                                                                                                                                                           La richiesta deve essere effettuata telematicamente all'INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di Patronato o tramite CAF. L'INPS comunica al richiedente la necessità di iscriversi al SIISL.
  2. Iscrizione al SIISL e Sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD):                                                                                                                                              Il richiedente deve iscriversi al SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) per sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD). L'erogazione dell'assegno decorre dal mese successivo a quello della sottoscrizione del PAD.
  3. Analisi e Presa in Carico dei Servizi Sociali:                                                                                                                                                                                                Una volta sottoscritto il PAD, il sistema SIISL invia automaticamente i dati del nucleo familiare al servizio sociale del Comune di residenza. I servizi sociali sono incaricati dell'analisi e della presa in carico dei componenti del nucleo. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, i componenti del nucleo devono sostenere un colloquio con i servizi sociali che include l'analisi multidimensionale della situazione economica, sociale e delle esigenze del nucleo. La mancata presentazione al primo appuntamento con i servizi sociali entro 120 giorni comporta la sospensione del beneficio.
  4. Sottoscrizione del Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) o del Patto di Servizio Personalizzato (PSP):                                                                                               Sulla base dell'analisi multidimensionale, viene definito un percorso di inclusione personalizzato. Questo si concretizza nella sottoscrizione di un Patto:
    • Il Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) generalmente previsto per i nuclei con minori bisogni e focalizzato su interventi sociali.
    • Il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) destinato ai nuclei con bisogni più complessi e include percorsi di attivazione lavorativa e sociale.
  5. Attivazione dei Percorsi:                                                                                                                                                                                                                                  Il percorso definito nel Patto (PaIS o PSP) prevede l'attivazione di interventi specifici per tutti i componenti del nucleo familiare.
    • Per i componenti attivabili al lavoro: Questi soggetti (es. adulti con responsabilità genitoriale, non occupati, non studenti, senza carichi di cura) sono tenuti all'obbligo di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva del lavoro individuate. Possono essere avviati percorsi che includono l'iscrizione al SIISL (inteso qui anche come Sistema Informativo Integrato per i Servizi Lavorativi), la compilazione del CV, la firma del PAD individuale e la partecipazione a programmi di politica attiva.
    • Per i componenti non attivabili al lavoro: Anche questi soggetti (es. disabili, over 60, persone con carichi di cura, vittime di violenza di genere) sono coinvolti nei servizi sociali e firmano il PaIS o il PSP. Possono comunque richiedere volontariamente di aderire a percorsi di inserimento lavorativo o inclusione sociale.

Il percorso di attivazione può includere la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC) o ad attività di volontariato, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Tali attività sono a titolo gratuito e non configurano un rapporto di lavoro.

Attività Lavorativa e ADI

L'ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma, a condizione che il reddito del nucleo rimanga entro le soglie stabilite per l'accesso al beneficio. In caso di avvio di nuova attività lavorativa occorre presentare:

  • Lavoro Dipendente:                                                                                                                                                                                                                                           I beneficiari devono comunicare all'INPS i rapporti di lavoro già in essere al momento della domanda tramite il modello "Adi-Com ridotto". Ogni variazione delle condizioni occupazionali durante l'erogazione deve essere comunicata invece tramite il modello "Adi-Com Esteso". Il reddito da lavoro dipendente fino a 3.000 euro lordi annui non concorre alla determinazione del beneficio. Vanno comunicati solo i redditi che superano tale limite. L'avvio di una nuova attività di lavoro dipendente deve essere comunicato all'INPS entro 30 giorni dall'inizio. L'omessa comunicazione entro 30 giorni porta alla sospensione del beneficio. Se il modello Adi-Com Esteso non viene presentato entro 3 mesi dall'avvio dell'attività, la prestazione decade. Se l'attività prosegue nell'anno solare successivo, va compilato un nuovo Adi-Com Esteso a gennaio, finché i redditi non sono inclusi nell'ISEE.
  • Attività d'Impresa o Lavoro Autonomo:                                                                                                                                                                                                   L'avvio dell’attività deve essere comunicato all'INPS entro il giorno prima dell'inizio, pena la decadenza dal beneficio. Il reddito, determinato secondo il principio di cassa, va comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre. A titolo di incentivo, l'assegno non varia per le due mensilità successive alla comunicazione dell'avvio. Successivamente, l'assegno viene aggiornato trimestralmente.

Chi avvia un'attività autonoma/d'impresa o in forma cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell'ADI riceve un beneficio aggiuntivo pari a 6 mensilità dell'assegno, fino a un massimo di 500 euro mensili, erogato in un'unica soluzione.

Accettazione delle Offerte di Lavoro

Il beneficiario attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro, è obbligato ad accettare offerte di lavoro che rispettino specifici criteri:

  • Contratto a tempo indeterminato in tutto il territorio nazionale (con eccezione per nuclei con figli <14 anni, dove il luogo di lavoro non deve eccedere 80 km o 120 minuti con mezzi pubblici).
  • Contratto a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno.
  • Retribuzione non inferiore ai minimi salariali dei Contratti Collettivi.
  • Contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) se entro 80 km o 120 minuti con mezzi pubblici.

L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato (1-6 mesi) con retribuzione superiore a 3.000 euro annui comporta la sospensione dell'ADI per la durata del rapporto di lavoro. Al termine, l'erogazione riprenderà per il periodo residuo.

Erogazione del Beneficio e Stato delle Domande

L'importo spettante viene erogato sulla Carta di Inclusione, che viene consegnata dopo circa 7 giorni dalla sottoscrizione del PAD da Poste Italiane.

Lo stato della domanda può essere verificato sul portale INPS. Le domande possono essere accolte, respinte, "in evidenza" (per necessità di supplemento di documentazione es. su ISEE) o "sospesa" (es. per discordanze sulla composizione del nucleo familiare). In caso di respingimento, è possibile presentare istanza di riesame motivata alla sede INPS competente entro 30 giorni o presentare ricorso giudiziario. Le sospensioni per ISEE o discordanze anagrafiche vengono sbloccate se vengono forniti i documenti/rettifiche necessarie entro 60 giorni.

Decadenza dal Beneficio e Sanzioni

La normativa prevede diverse cause di decadenza dal beneficio:

  • Mancata presentazione ingiustificata ai servizi sociali o per il lavoro.
  • Mancata sottoscrizione del PaIS o PSP (salvo casi di esonero).
  • Mancata partecipazione ingiustificata a iniziative formative/di politica attiva o mancato rispetto degli impegni concordati.
  • Mancata accettazione ingiustificata di un'offerta di lavoro congrua.
  • Violazione degli obblighi di comunicazione di variazioni.
  • Dichiarazioni mendaci che portano a un beneficio maggiore.
  • Mancata presentazione di DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo.
  • Svolgimento di attività lavorativa non comunicata.

In caso di decadenza o revoca, l'assegno può essere richiesto nuovamente trascorsi 6 mesi dal provvedimento.

Sono previste sanzioni penali per chi rende dichiarazioni o produce documenti falsi o omette informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente l'ADI (reclusione da 2 a 6 anni). L'omessa comunicazione di variazioni rilevanti è punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Una condanna definitiva per questi reati, o per un delitto non colposo con pena non inferiore a un anno, o l'applicazione di una misura di prevenzione, comporta l'immediata decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite indebitamente. In tutti i casi di revoca e decadenza, la Carta di Inclusione viene disattivata.


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