A cura di Maria Bramato Consulente del Lavoro e socio fondatore associazione NetProf associazione fra professionisti
CONDOTTA ANTISINDACALE
Lart. 28 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori ) definisce la condotta antisindacale ogni qualvolta il datore di lavoro :
…omissis “ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero..”
Qualora dovesse configurarsi un comportamento antisindacale, l’organismo locale dell’organizzazione sindacale che abbia interesse, può adire le vie legali e presentare ricorso al giudice che convocate le parti e ravvisata la violazione , ordina con provvedimento la cessazione del comportamento illegittimo.
In caso di inosservanza del provvedimento il datore di lavoro può essere condannato a norma dell’art. 650 del codice penale.
Fin qui le previsioni dell’art. 28 della L. 300/70, che una volta enunciata la condotta antisindacale, quale bene tutelato, nulla dice in concreto circa i comportamenti che determinerebbero la condotta antisindacale.
Ora proviamo a capire quali comportamenti potrebbero ricondursi a condotta antisindacale, li possiamo individuare in tutti quegli “atti tesi a ledere le libertà collettive dei lavoratori”, quindi per cercare di enunciarli , io partirei dalla individuazione dei beni tutelati.
Potrebbero configurare condotta anti sindacale i seguenti comportamenti:
- Negare il diritto alle assemblee (Art. 20 )
- non consentire lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro e in ambito aziendale , referendum su materie inerenti l’attività sindacale (Art 21)
- Spostare all’interno dell’azienda o mutare le mansioni del rappresentante sindacale senza il nulla osta dell’associazione di appartenenza (art. 22)
- Rifiutare di concedere ai dirigenti di S.A. i permessi sindacali (Artt 23, 24, 30, 32)
- Vietare l’affissione pubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale negli appositi spazi (art.25)
- Rifiutare di effettuare le trattenute sindacali in assenza di una contratto collettivo che lo preveda (Art. 26)
Ancora, può essere annoverato fra le condotte antisindacali la violazione del diritto previsto dall’art. 40 della Costituzione:
- Diritto allo sciopero, quindi valutare l’assenza per sciopero ingiustificata e assoggettare il dipendente a procedimento disciplinare.
Negli ultimi anni, c’è stato un proliferare di norme e disposizioni contrattuali che hanno attribuito al sindacato il diritto di informazione, consultazione e confronto con le associazioni sindacali anche in merito alle scelte aziendali come ad esempio:
- Modificare l’orario di lavoro senza la concertazione con le sigle sindacali seppure previsto dalla contrattazione collettiva
- Non rispettare l’obbligo di consultazione previsto dalla L. 223/91 in materia di procedura di mobilità
- Non rispettare l’obbligo previsto dalla L. 428/90 in tema di trasferimento di ramo d’azienda
- Oltre all’Obbligo di consultazione previsto dalla L. 148/2015 in materia di Cassa integrazione.