A cura di Maria Bramato
Consulente del Lavoro e socio fondatore dell’Associazione NetProf Rete tra Professionisti
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Le regole in vigore
Con la legge di bilancio 2018 è stato introdotto l’obbligo di pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili, dal 1° luglio 2018 è vietato effettuare pagamenti cin contanti pena l’applicazione di una sanzione fino a 5.000,00 euro.
La norma è contenuta nei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018.
SISTEMI DI PAGAMENTO
A partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e qualsiasi emolumento considerato tale mediante:
- bonifico;
- strumenti di pagamento elettronico;
- con mandato di pagamento attraverso un servizio di tesoreria
- mediante assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato
ESONERI
Sono esonerati dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti i datori di lavoro domestici
SANZIONI
Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizioni sulla tracciabilità della retribuzione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascuna mensilità che risulta pagata in violazione alle norme di legge, sia:
Per difformità dei mezzi di pagamento previsti
Pagamento con mezzi tracciabili non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico
La nota n. 5828 del 4.7.2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che:
La sanzione è comminata per ciascuna mensilità e prescindere dal numero dei lavoratori, nella misura di 1/3 del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.
CUMULO GIURIDICO
CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO NOTA N 606 DEL 15 APRILE 2021
L’art. 8 comma 1 della L. 689/81 prevede che se a fronte della stessa azione od omissione venga violata più volte la stessa norma, l’autore è sanzionato con la sanzione prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo prevedendo il cumulo giuridico
L’INL con nota n. 606 2021 si esprime circa il cumulo giuridico e chiarisce che per questa fattispecie di sanzioni “ non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, comma 1, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai commi 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, comma 2.”
Sulla esatta applicazione di quanto disposto dai commi 910 e seguenti l’INL si è espressa con le seguenti note: nota n. 4538/2018; nota 5828/2018; nota 9294/2018.