Il Decreto Ristori Quater ha previsto una serie di proroghe delle scadenze che non riguardano soltanto le dichiarazioni dei redditi e IRAP, oltre che l’IMU, ma anche i versamenti di dicembre (ritenute, addizionali e IVA) e la scadenza delle rate della rottamazione previste per il mese di dicembre.
La nostra Associazione, con questo documento riepilogativo e di sintesi, vuole rendere più semplice e leggibile quanto previsto dal Decreto Ristori Quater.
Scadenza prorogata | Scadenza originaria | Tipologia versamento/adempimento | Note |
10 dicembre 2020 | 30 novembre 2020 | Versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. | Non è chiaro se la proroga interessi anche le imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione, ma, in linea di massima, si presume che la risposta sia positiva. |
Presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione dei redditi e IRAP per il periodo d’imposta 2019. | |||
Presentazione, in modalità telematica, del modello 770. | |||
16 dicembre 2020 | 16 dicembre 2020 | Versamento della seconda rata IMU. | Non subisce proroghe.
Occorre, in ogni caso, verificare le esclusioni introdotte con i vari decreti anti Covid, tra cui anche il Decreto Ristori quater. Quest’ultimo chiarisce che, il pagamento è abbuonato quando l’utilizzatore coincide non con il “proprietario”, ma con il soggetto passivo d’imposta. Sono, pertanto, esentati dal versamento gli immobili: – adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; – rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, quegli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, del bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; – che rientrano nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; – rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; – destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili; – in cui si svolgono le attività interessate dalla sospensione con D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (allegato 1 al decreto Ristori); – delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa. |
18 dicembre 2020 | 18 dicembre 2020 | Versamento del PREU (prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale da gioco) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 che deve essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza il 18 dicembre 2020. | La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata entro il 30 giugno 2021. |
1° marzo 2021 | 10 dicembre 2020 | Versamento cumulativo delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre 2020 dal Decreto Cura Italia. | |
16 marzo 2021
(i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021) |
16 dicembre 2020 | Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali. | La sospensione vale soltanto per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte e professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La suddetta sospensione vale anche: – per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività, in data successiva al 30 novembre 2020; – a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato: a) ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; b) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancione o rosse; d) ai soggetti che operano nei settori economici individuati dall’allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse. Si ipotizza che, anche per il versamento dell’acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, lo stesso dovrebbe slittare al 16 di marzo 2021. |
Versamento dell’IVA | |||
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. | |||
30 aprile 2021 | 30 novembre 2020 | Al 30 aprile 2021 slitta il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP di molti contribuenti con determinati requisiti. | Vediamo quali sono:
· i soggetti ISA che: ü hanno subito un calo di fatturato nel primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque esercitino l’attività; ü rientrano tra i codici Ateco elencati nell’allegato 1 o 2 al Decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa (indipendentemente se hanno subito un calo di fatturato oppure no); ü esercitano l’attività di gestione dei ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione (anche se non hanno subito calo di fatturato). · I soggetti non ISA: ü ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro che, nel primo semestre 2020, hanno subito un calo del fatturato o corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019; ü con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nel due allegati (allegato 1 allegato 2) del Decreto Ristori bis; ü con sede nelle regioni arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.
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